Итальянский Правосудие
06.07.2026 Читать источник
Международное право призвано обеспечить право гражданских жертв войны на компенсацию
Эксперты указывают на противоречие между защитой прав человека и сохранением государственной иммунитетности, из-за чего миллионы пострадавших от военных действий лишены возможности требовать возмещения ущерба у агрессоров. Автор призывает к третьей революции в международном праве, которая превратит гражданских лиц из пассивных получателей гуманитарной помощи в субъектов, обладающих реальным правом на судебное взыскание.
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Chi risarcisce le vittime della guerra? Lo stato di guerra imposto da uno Stato aggressore a quello aggredito pone un interrogativo che il diritto internazionale continua, in larga misura, a lasciare senza risposta: chi risarcisce le vittime civili? Se un bombardamento provoca la morte di persone, la distruzione di abitazioni, ospedali, infrastrutture e beni privati, il danneggiato subisce certamente la lesione di diritti fondamentali: il diritto alla vita, all'integrità personale, alla proprietà e ad un ricorso effettivo. Diritti riconducibili tanto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo quanto ai principi del diritto internazionale umanitario.
Da qui nasce una domanda tanto semplice quanto difficile: perché il singolo non dovrebbe poter chiedere direttamente allo Stato aggressore il risarcimento del danno subito?
L'ostacolo principale è rappresentato dall'immunità giurisdizionale degli Stati, che il diritto internazionale continua, in via generale, a riconoscere. La vicenda dei risarcimenti richiesti alla Germania per i crimini nazisti ne costituisce la dimostrazione più nota. La Corte internazionale di giustizia ha infatti affermato che anche di fronte a gravissime violazioni del diritto internazionale umanitario permane, quale regola generale, l'immunità dello Stato straniero dinanzi ai giudici nazionali.
Ne consegue che un cittadino iraniano che oggi convenisse gli Stati Uniti davanti ad un tribunale iraniano, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dai bombardamenti, si vedrebbe opporre l'eccezione di immunità sovrana. L'ordinamento italiano ha tuttavia elaborato una diversa impostazione. Con la sentenza Ferrini e, soprattutto, con la sentenza n. 238 del 2014, la Corte costituzionale ha affermato che il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale non può essere integralmente sacrificato quando siano in gioco crimini internazionali di eccezionale gravità e manchino rimedi effettivi a tutela delle vittime.
Si tratta di una posizione minoritaria nel diritto internazionale generale, ma di straordinaria rilevanza sul piano della cultura costituzionale. Essa apre uno spiraglio teorico importante: quando la guerra genera crimini internazionali e lascia le vittime prive di qualsiasi tutela effettiva, il diritto di azione potrebbe prevalere sull'immunità dello Stato.
Nemmeno la Convenzione europea dei diritti dell'uomo offre, allo stato, una soluzione soddisfacente. Essa garantisce il diritto alla vita, l'accesso alla giustizia, il ricorso effettivo e la tutela della proprietà; tuttavia la Corte di Strasburgo ha costantemente ritenuto che l'immunità degli Stati costituisca una limitazione ammissibile del diritto di accesso al giudice, purché coerente con i principi del diritto internazionale.
Gli eventi contemporanei – dal conflitto tra Russia e Ucraina sino alle recenti operazioni militari che hanno coinvolto Stati Uniti, Israele e Iran – inducono tuttavia a riflettere su un ulteriore profilo. Le decisioni di ricorrere all'uso della forza risultano sempre più concentrate negli organi esecutivi, mentre il coinvolgimento degli organi parlamentari appare, in molti ordinamenti, progressivamente ridimensionato. Ne deriva un mutamento del quadro teorico sul quale, per decenni, si è fondata la responsabilità internazionale degli Stati.
Se la decisione bellica è concretamente riconducibile ad un numero ristretto di soggetti – capi di Stato, capi di governo, ministri e vertici militari – è lecito domandarsi se la responsabilità debba continuare ad esaurirsi nella sola dimensione statuale. La questione non è priva di fondamento.
Il diritto internazionale ha ormai superato, sul piano penale, il principio dell'irresponsabilità personale dei governanti. Oggi non vengono chiamati a rispondere soltanto gli Stati, ma anche i leader politici e militari responsabili dei più gravi crimini internazionali. Se questo principio è ormai acquisito in sede penale, non appare irragionevole domandarsi se, almeno in prospettiva, non possa svilupparsi anche una forma di responsabilità patrimoniale nei confronti delle vittime. Il problema centrale, infatti, non riguarda soltanto la legittimità della guerra, bensì la tutela della persona.
Un bambino che perde i propri genitori sotto un bombardamento, una famiglia privata della casa, un malato che non può essere curato perché l'ospedale è stato distrutto subiscono un danno che non può essere neutralizzato invocando la ragion di Stato. Ed è qui che emerge una delle maggiori contraddizioni del nostro tempo.
Nel diritto interno si è progressivamente affermato il principio secondo cui chi cagiona un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. La responsabilità civile rappresenta oggi uno dei pilastri dello Stato di diritto. Nel diritto internazionale, invece, milioni di vittime civili continuano spesso a non disporre di alcun rimedio effettivo. Naturalmente occorre evitare ogni semplificazione. Non tutte le guerre sono uguali e l'accertamento delle responsabilità è spesso estremamente complesso. Il problema non riguarda il giudizio geopolitico sui singoli conflitti, ma un interrogativo di carattere generale: può il diritto internazionale continuare a riconoscere l'immunità degli Stati mentre aumenta la capacità distruttiva delle guerre e si riduce, in molti ordinamenti, il controllo democratico sulle decisioni che le determinano? È probabilmente questo uno degli interrogativi più significativi del XXI secolo.
Dopo la seconda guerra mondiale il diritto internazionale ha compiuto due grandi rivoluzioni: ha progressivamente limitato la sovranità assoluta degli Stati e ha posto la persona umana al centro della tutela internazionale. Forse manca ancora una terza rivoluzione. Trasformare il civile vittima della guerra da semplice destinatario di protezione umanitaria a soggetto titolare di un effettivo diritto al risarcimento del danno.Non sarebbe una riflessione rivolta contro questo o quel Paese. Sarebbe, piuttosto, la presa d'atto che il diritto internazionale continua ancora oggi a proteggere gli Stati molto più delle persone.
Nel XXI secolo non appare più accettabile che le vittime civili delle guerre restino prive di una tutela effettiva proprio in forza dell'immunità degli Stati cui è riconducibile l'azione militare. L'immunità sovrana è nata per garantire l'eguaglianza tra gli Stati; non può trasformarsi nello strumento attraverso il quale si nega giustizia alle persone. Quanto più le decisioni sull'impiego della forza tendono a concentrarsi in ristrette sedi esecutive, tanto più il diritto internazionale è chiamato a rafforzare la tutela delle vittime. La vera sfida del nostro tempo non consiste soltanto nel limitare la guerra, ma nel riconoscere a chi ne subisce le conseguenze un effettivo diritto alla giustizia e al risarcimento.
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